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Servizi di Patronato Lavoro

Dimissioni volontarie telematiche

Vuoi lasciare il lavoro? Inviamo noi le dimissioni online, con la data giusta e rispettando il preavviso, senza errori.

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A chi si rivolge

  • Lavoratori dipendenti del settore privato
  • Chi ha trovato un nuovo lavoro
  • Chi vuole dimettersi per giusta causa
  • Chi concorda con l'azienda una risoluzione consensuale
  • Chi vuole revocare dimissioni appena inviate

In breve

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si presentano solo online, con il modulo ufficiale del Ministero del Lavoro. Una semplice lettera non basta più. Puoi farlo da solo con SPID o CIE, oppure affidarti al nostro Patronato: controlliamo preavviso e date, e il modulo parte corretto al primo colpo.

Come funzionano le dimissioni online

Il modulo telematico raccoglie i tuoi dati, quelli dell’azienda e del rapporto di lavoro, e la data di decorrenza. Una volta inviato, arriva automaticamente via PEC al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro. È lo stesso modulo che si usa per la risoluzione consensuale, cioè quando tu e l’azienda decidete insieme di chiudere il rapporto.

Dopo l’invio è l’azienda a comunicare la cessazione agli enti e a preparare l’ultima busta paga con TFR, ferie e permessi non goduti.

Preavviso e data di decorrenza

Quando ti dimetti devi rispettare il preavviso previsto dal tuo contratto collettivo (CCNL): i giorni cambiano in base al livello e all’anzianità di servizio.

  • Data di decorrenza: è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, preavviso compreso.
  • Senza preavviso: puoi dimetterti anche subito, ma l’azienda può trattenere dall’ultima busta paga un’indennità pari ai giorni di preavviso mancanti.
  • Accordo con l’azienda: il datore di lavoro può rinunciare in tutto o in parte al preavviso; meglio averlo per iscritto.

Consiglio: prima di dimetterti chiedi al nuovo datore di lavoro la data di inizio e controlla con noi i giorni di preavviso. Così eviti trattenute in busta paga e non resti scoperto tra un lavoro e l’altro.

Ripensamento: la revoca entro 7 giorni

Hai cambiato idea? Entro 7 giorni dall’invio puoi revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale con la stessa procedura telematica, e il rapporto di lavoro prosegue.

Dimissioni per giusta causa

Se ti dimetti perché il rapporto non può continuare nemmeno per un giorno, si parla di giusta causa: per esempio stipendi non pagati, molestie, mobbing, demansionamento o modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro. In questo caso:

  • non devi dare il preavviso e l’azienda ti deve l’indennità sostitutiva;
  • puoi chiedere la NASpI, perché la perdita del lavoro non dipende da te.

Conserva tutto ciò che prova il motivo (buste paga, email, messaggi, diffide): l’INPS può chiederti di dimostrarlo per la NASpI.

Dimissioni per fatti concludenti: la novità dal 2025

Il Collegato Lavoro (Legge 203/2024) ha introdotto una regola nuova, in vigore da gennaio 2025. Se il lavoratore resta assente senza giustificazione per più di 15 giorni (o per il periodo più lungo eventualmente previsto dal contratto collettivo), l’azienda può comunicarlo all’Ispettorato del lavoro. Il rapporto si considera chiuso per volontà del lavoratore, senza modulo telematico. L’Ispettorato può fare verifiche, anche sentendo il lavoratore.

Le conseguenze sono pesanti: la cessazione vale come dimissioni volontarie e quindi la NASpI non spetta. La regola non si applica se dimostri di non aver potuto comunicare il motivo dell’assenza per forza maggiore o per colpa dell’azienda. Se ti assenti perché l’azienda non ti paga o per altri gravi motivi, parlane subito con noi: valutiamo le dimissioni per giusta causa. Se vuoi semplicemente lasciare il lavoro, la strada giusta resta quella delle dimissioni regolari.

Quando non si usa la procedura online

La procedura telematica non serve in questi casi:

  • lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter);
  • pubblico impiego;
  • periodo di prova;
  • dimissioni o risoluzioni firmate in una sede protetta (sindacato, commissioni di certificazione o di conciliazione);
  • lavoro marittimo.

C’è poi un caso speciale: la lavoratrice in gravidanza e i genitori nei primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affido) devono far convalidare le dimissioni dall’Ispettorato territoriale del lavoro. È una tutela: serve a verificare che la scelta sia davvero libera. Sui diritti legati alla nascita trovi tutto nella scheda maternità e paternità.

Come ti aiutiamo

  • verifichiamo se la procedura online è quella giusta per te;
  • calcoliamo con te preavviso e data di decorrenza;
  • inviamo il modulo e ti consegniamo la ricevuta;
  • se ti dimetti per giusta causa, prepariamo subito anche la domanda di NASpI.

Vuoi farlo da solo? Ti servono SPID o CIE: se non hai ancora lo SPID, possiamo attivarlo insieme.

Come funziona

Cosa succede, passo dopo passo: nessuna sorpresa.

  1. 1

    Prenota l'appuntamento

    Prenota online tra i servizi di Patronato oppure chiamaci: le dimissioni richiedono un appuntamento breve.

  2. 2

    Prepara la scheda

    Scarica la scheda dimissioni e porta la busta paga o l'UniLav: ci servono i dati dell'azienda e del contratto.

  3. 3

    Calcoliamo preavviso e data

    Verifichiamo nel tuo contratto collettivo i giorni di preavviso e fissiamo con te la data di decorrenza corretta.

  4. 4

    Inviamo il modulo

    Trasmettiamo le dimissioni con la procedura del Ministero del Lavoro: arrivano via PEC al datore di lavoro e ricevi la tua copia.

  5. 5

    7 giorni per ripensarci

    Se cambi idea, entro 7 giorni dall'invio puoi revocarle con la stessa procedura: torna da noi e ce ne occupiamo.

Cosa portare

Prepara tutto prima di venire: così eviti di dover tornare. Spunta i documenti man mano che li trovi.

Documenti per: Dimissioni online

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Documenti pronti? Fissa l’appuntamento

Ti aspettiamo in Via Veronese 15, Pioltello. Si riceve preferibilmente su appuntamento.

Quanto costa

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Tessera associativa: 30 €. Con la tessera paghi meno su quasi tutti i servizi a pagamento.

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Moduli da scaricare

Scaricali, stampali o compilali a casa: ti fanno risparmiare tempo allo sportello.

Domande frequenti

Posso dimettermi con una lettera o una email?

No. Le dimissioni e la risoluzione consensuale sono valide solo se inviate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro: da soli con SPID o CIE, oppure tramite un patronato o un altro soggetto abilitato. Una lettera o una email da sole non bastano.

Quanto preavviso devo dare?

Lo stabilisce il contratto collettivo (CCNL) applicato al tuo rapporto, in base a livello e anzianità. Se non lo rispetti, l'azienda può trattenere dall'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso. Lo verifichiamo insieme prima dell'invio.

Che data di decorrenza devo indicare?

Il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro, preavviso compreso. Se ti dimetti senza preavviso, è il giorno dopo l'ultimo giorno lavorato: non puoi indicare il giorno stesso dell'invio se quel giorno sei al lavoro.

Se mi dimetto prendo la NASpI?

Con le dimissioni volontarie no. La NASpI spetta invece se ti dimetti per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità o paternità, fino al primo anno di vita del bambino.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla data di invio, sempre con la procedura telematica. Passati i 7 giorni le dimissioni non si possono più ritirare da soli.

Sono in gravidanza o ho un figlio piccolo: come faccio?

Se sei in gravidanza o hai un figlio nei primi 3 anni di vita (o di ingresso in famiglia, in caso di adozione o affido), le dimissioni non si fanno online: vanno convalidate all'Ispettorato territoriale del lavoro. Ti spieghiamo come fare e cosa ti spetta.

Cosa succede se smetto di andare al lavoro?

Dal 2025, se l'assenza ingiustificata supera i 15 giorni (o il periodo più lungo previsto dal contratto collettivo), l'azienda può comunicarlo all'Ispettorato del lavoro e il rapporto si considera chiuso per tua volontà: sono le cosiddette dimissioni per fatti concludenti. In questo caso la NASpI non spetta: meglio dimettersi nel modo corretto.

Lavoro come colf o sono in prova: devo usare la procedura?

No. Sono esclusi tra gli altri il lavoro domestico (colf e badanti), il periodo di prova, il pubblico impiego e le dimissioni firmate in una sede protetta, come la sede sindacale o una commissione di conciliazione.

Contenuti aggiornati al . Le informazioni hanno carattere generale: per il tuo caso parlane con noi. L’esito delle pratiche dipende dagli enti competenti (INPS, Agenzia delle Entrate, Comune).

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